Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


L’impianto termico: cosa è e quali sono i principali obblighi legislativi a cui è sottoposto

L'impianto termico: cosa è e quali sono i principali obblighi legislativi a cui è sottoposto

Per impianto termico, in ambito residenziale ed in senso ambio, si intende in genere un sistema integrato di componenti e dotazioni impiantistiche con cui è possibile regolare la temperatura degli ambienti.

La finalità principale dell’impianto termico è di raggiungere e mantenere il comfort abitativo tramite l’apporto del vettore energetico richiesto.

Nel termine impianto termico possono essere ricondotte le installazioni che svolgono la funzione di riscaldamento invernale e/o climatizzazione estiva.

Gli impianti dedicati al raffrescamento sono in genere definiti come impianti di condizionamento.

In via preliminare è possibile distinguere gli impianti termici in:

  • impianto autonomo: al servizio di una singola utenza
  • impianto centralizzato: al servizio di più utenze, come ad esempio nei condomini.

Per approfondire come gli italiani si riscaldano scarica l’infografica

Come si riscaldano gli italiani

In relazione agli impianti centralizzati si consiglia inoltre la lettura del post di approfondimento sul teleriscaldamento:

Teleriscaldamento, cosa è e come funziona

Definizione di impianto termico

In funzione del contesto a cui si fa riferimento, è fondamentale attenersi alla vigenti definizioni legislative che regolamentano il settore.

In ambito di prestazione energetica nell’edilizia, la più recente definizioni di impianto termico è stata introdotta dalla Legge 90/2013:

“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”

Le principali componenti dell’impianto termico

I sistemi e le componenti che possono eventualmente costituire l’impianto termico sono molto numerose.

Soffermandosi sulla precedente definizione è possibile ricondurre i principali elementi dell’impianto termico ai sistemi di:

Dalla definizioni di impianto termico è possibile evincere anche che le stufe, i caminetti e gli altri apparecchi ad energia radiante fissi, la cui potenza al focolare al servizio di una singola unità immobiliare superi i 5 kW, sono assimilati agli impianti termici e sono quindi sottoposti ai relativi obblighi normativi.

Anche gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria centralizzati per più utenze e tutti gli impianti destinati a servire singole unità immobiliari che non siano destinate ad usi non residenziali o assimilati (tipo palestre), rientrano nella definizione di impianto termico.

Gli obblighi legislativi a cui è sottoposto l’impianto termico

Di seguito vengono messe in evidenza le principali disposizioni in campo di prestazione energetica a cui sono sottoposti gli impianti termici a livello nazionale.

Nel quadro che verrà delineato è fondamentale tenere presente che le autorità regionali possono recepire con modifiche le disposizioni nazionali in materia di energia.

Per questo si raccomanda di verificare e approfondire l’applicazione dei seguenti aspetti legislativi a livello territoriale.

L’obbligo di copertura dei fabbisogni energetici tramite il ricorso alle rinnovabili

Il Decreto Legislativo 28/2011 prevede che gli edifici nuovi e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti siano dotati di impianti termici che permettono di sopperire ai fabbisogni energetici con il ricorso alle fonti energetici rinnovabili.

A partire dal 1° gennaio 2018 la quota d’obbligo è pari al 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria e il 50% della somma dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.

Per maggiori informazioni a riguardo vai al seguente articolo:

Gli obblighi relativi alla copertura dei consumi energetici previsti dal D.Lgs 28/2011

camino metallo impianto termicoIl sistema di evacuazione dei prodotti della combustione dell’impianto termico

Ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legislativo 412/1993 e ss.mm.ii viene previsto che:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”

Nei passaggi successivi del Decreto Legislativo 412/1993 sono elencate delle deroghe a queste condizioni, che saranno trattate prossimamente in un approfondimento dedicato.

 La contabilizzazione e termoregolazione del calore per impianti centralizzati

Entro il 30 giugno 2017 è obbligatorio per i condomini e gli edifici polifunzionali che siano installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Per maggiori informazioni vai al post di approfondimento dedicato all’argomento:

La termoregolazione e contabilizzazione del calore

 Il libretto di impianto per la climatizzazione e il catasto regionale degli impianti termici

Con il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 sono stati introdotti i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di controllo di efficienza energetica.

Per ogni impianto termico, che rientra nella definizione vista precedentemente, è necessario compilare un libretto di impianto.

La compilazione deve essere fatta per ogni nuovo impianto termico installato oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici.

Però esistono dei casi in cui si rende necessario compilare più di un libretto di impianto.

Il libretto di impianto deve essere conservato dal responsabile dell’impianto e, nelle regioni dove è stato implementato, trasmesso per via telematica al catasto regionale degli impianti termici.

Il controllo e la manutenzione

Il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 prevede che gli impianti termici siano sottoposti a controlli periodici, per assicurare il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e delle prestazioni dell’impianto, ed effettuare eventuali interventi di manutenzione.

La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei controlli da effettuare e della relativa frequenza, è compito dell’installatore per i nuovi impianti, e del manutentore per gli impianti esistenti.

Tali soggetti devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati secondo il Decreto Ministeriale 37/2008 e da quanto altro previsto dalla normativa vigente per la qualificazione professionale di tale categoria professionale.

I controlli di efficienza energetica

L’operatore, al termine dell’intervento, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica (sono esclusi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

  • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
  • Per interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Nei casi in cui è obbligatorio effettuare il controllo di efficienza energetica, il rendimento di combustione deve essere non inferiori ai valori riportati nell’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.

Se non vengano rispettati tali prescrizioni devono essere effettuati interventi per ricondurre i valori nei limiti previsti, oppure dovrà essere sostituito il sistema di generazione entro 180 giorni alla data del controllo.

Quando accendere i riscaldamenti

Sono previsti 3 ordini di limitazione all’esercizio degli impianti termici:

  • periodo annuale di funzionamento
  • ore giornaliere di accensione
  • limite della temperatura ambiente

Tali limitazioni sono funzione della zona climatica dell’installazione e della tipologia di edificio.

Gli oltre 8.000 comuni italiani sono stati suddivisi in zone climatiche che vanno dalla A (più calda) fino alla F (più fredda).

Nella seguente tabella sono riassunti i limiti a cui sono sottoposti gli impianti termici, sono previste delle deroghe a cui è possibile accedere a determinate condizioni.

RIDO - limiti eserzio zona climatica impianto termicoRIDO - limiti esercizio temperatura ambiente impianto termico

Si consiglia anche l’approfondimento:

Quando è possibile accendere gli impianti termici

La dichiarazione di conformità

L’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti negli edifici (non solo gli impianti termici ma, ad esempio, anche gli impianti elettrici) deve essere eseguita da personale abilitato secondo il Decreto Ministeriale 37/2008 (ex Legge 46/1990).

Dopo aver concluso i lavori l’impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.

Autorizzazioni e procedure amministrative

In funzione della potenza installata e della tipologia di intervento, gli impianti termici sono sottoposti ad una serie di autorizzazioni.

A titolo informativo, di seguito si riporta un elenco delle autorizzazioni a cui può essere assoggettato un impianto termico (si applicano solo a determinate condizioni):

  • notifica all’AUSL
  • relazione tecnica (anche chiamata Relazione Legge 10)
  • raccolta R INAIL
  • prevenzione incendi
  • autorizzazione unica ambientale

Per una trattazione più completa delle varie procedure sopra elencate, e dei casi in cui un impianto termico vi è sottoposto, verrà prossimamente prodotto un approfondimento dedicato.

Ecodesign ed Etichettatura Energetica

Oltre alle disposizioni nazionali, vale in tuta europa l’obbligo per cui, dal 26 Settembre 2015, tutti i prodotti per il riscaldamento dovranno rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile e presentare un’etichetta energetica (di prodotto e/o di sistema), ad esclusione di alcune tipologie di prodotti che saranno nel tempo saranno progressivamente incluse.

Anche per gli apparecchi di riscaldamento domestico a pellet o a legna da ardere è previsto un calendario di entrata in vigore di tali obblighi che verrà gradualmente attuato.

Mentre per le caldaie a combustibili solidi (UNI EN 303-5) è già in vigore un regolamento dedicato.

Il mercato degli apparecchi per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria è stato rivoluzionato da questa scelta politica che permetterà un progressivo rinnovo del parco generatori installato.

I requisiti di progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti con potenza nominale ≤ 400 kW:

(riferimenti: Regolamento 813/2013 e 814/2013)

  • caldaie (a gas, elettriche, a gasolio);
  • pompe di calore (a gas, elettriche);
  • apparecchi per la micro-cogenerazione (con potenza elettrica massima ≤ 50 kw).
  • sistemi di produzione acqua calda sanitaria: scaldacqua convenzionali a gas/ gasolio/elettrici, scaldacqua a energia rinnovabile (solari/ a pompa di calore), serbatoi di acqua calda (con capacità ≤2.000 litri).

Viene prevista una deroga per la sola sostituzione di apparecchi identici, valida fino al 2018.

I regolamenti sull’etichettatura energetica si applicano ai prodotti per il riscaldamento con potenza nominale ≤70 kW:

(riferimenti: Regolamento 811/2013 e 812/2013)

  1. caldaie (a gas, elettriche, a gasolio);etichettatura-energetica-di-sistema-impianto-termico
  2. pompe di calore (a gas, elettriche);
  3. apparecchi per la micro-cogenerazione (con potenza elettrica massima ≤ 50 kW)
  4. oltre che su prodotti per la produzione di acqua calda potenza nominale ≤ 70 kW: scaldacqua convenzionali a gas/gasolio/elettrici; scaldacqua a energia rinnovabile (solari/a pompa di calore); serbatoi d’acqua calda (con capacità ≤ 500 litri).

La finalità dell’etichettatura energetica è di fornire all’acquirente finale un’informazione trasparente e semplificata dei prodotti disponibili sul mercato.

 

I sistemi incentivanti che finanziano la riqualificazione dell’impianto termico

Per riqualificare l’impianto termico esistono numerose misure incentivanti caratterizzare da diversi requisiti di accesso.

Le principali misure nazionali sono le detrazioni fiscali, il Conto Termico e, per interventi di maggiore entità, i Titoli di Efficienza Energetica.

Per maggiori informazioni sul Conto Termico vai al post dedicato:

Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d”uso

Mentre al seguente link è disponibile l’approfondimento per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie:

Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 2018

Vedi anche il post sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica:

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 2018

e l’approfondimento per la nuova versione dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica):

I certificati Bianchi, cosa sono e come funzionano

 

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