Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


I Certificati Bianchi, cosa sono e come funzionano

I Certificati Bianchi, cosa sono e come funzionano

I Certificati Bianchi, anche chiamati Titoli di Efficienza Energetica (di seguito anche TEE), sono uno dei principali sistemi incentivanti nazionali per promuovere l’efficienza energetica.

Oltre ai Certificati Bianchi, nel panorama nazionale dei meccanismi di sostegno per l’efficienza energetica e per le energie rinnovabili è importante ricordare anche il Conto Termico e le Detrazioni Fiscali.

Per maggiori informazioni sul Conto Termico vai al post:

Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d’uso

Introduzione al meccanismo dei Certificati Bianchi

L’Italia è stato il primo paese al mondo ad aver introdotto questo tipo di strumento per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.

La particolarità dei TEE risiede nel fatto che si tratta di uno schema d’obbligo che prevede obiettivi annuali crescenti di miglioramento dell’efficienza energetica per determinati soggetti.

I Soggetti Obbligati a rispettare tali imposizioni sono i distributori di elettricità e gas naturale con oltre 50.000 utenze servite.

I distributori devono presentare entro il 31 di maggio di ogni anno i dati per assicurare il raggiungimento degli obblighi dell’anno precedente.

Tali figure possono eseguire in modo diretto degli interventi di efficienza energetica, oppure possono “acquistare” l’efficienza energetica da terzi soggetti.

Per misurare i risparmi energetici conseguiti si fa riferimento alla Tonnellata Equivalente di Petrolio (di seguito TEP).

Per ogni intervento che rispetta specifici requisiti e determinate procedure, viene riconosciuto un Titolo di Efficienza Energetica ad ogni TEP risparmiato.

I Certificati Bianchi sono quindi dei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia.

Questa caratteristica rende i TEE un vero e proprio meccanismo incentivante in quanto chi realizza degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, nel rispetto di determinate caratteristiche, può ottenere dei Certificati Bianchi che sono vendibili ai grandi distributori di energia elettrica e gas naturale.

La compravendita dei Certificati Bianchi può avvenire per:

  • contrattazione bilaterale tra le parti coinvolte,
  • oppure tramite un mercato dedicato, (vedi Gestore dei Mercati Energetici – GME)

A partire dal 3 febbraio 2013, l’autorità responsabile del meccanismo è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le principali caratteristiche del meccanismo dei certificati bianchi

Rispetto alla prima versione attiva dal 2005, il meccanismo dei Bianchi è stato aggiornato molteplici volte, la più recente modifica è stata nel 2017.

Con il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017, il meccanismo dei Certificati Bianchi sta entrando in una nuova fase.

Il Decreto introduce una significativa revisione del sistema dei Titoli di Efficienza Energetica rispetto alla precedente versione.

Attori, ruoli e responsabilità

Con l’evoluzione legislativa sono state definite nuove responsabilità per i soggetti coinvolti.

In particolare, i principali ruoli dei diversi soggetti coinvolti nel l meccanismo sono i seguenti:

  • il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, precedentemente al 2018 AEEGSI) ha il compito di fissare gli obiettivi di risparmio annuo e di definire ed aggiornare il quadro normativo di riferimento, e provvede alla definizione e aggiornamento delle Linee Guida
  • l’ARERA definisce le modalità operative per la regolamentazione del meccanismo, quantifica le rispettive quote d’obbligo ed applica le sanzioni
  • il GSE è responsabile dell’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi dei  progetti di efficienza energetica
  • ENEA e RSE svolgono l’attività di supporto tecnico al GSE
  • il GME è responsabile dell’organizzazione e della gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica

Le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017

Al seguente link è disponibile un documento di sintesi dei principali aggiornamenti introdotti dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017

Di seguito si riportano gli aspetti più significativi della riforma del meccanismo dei Certificati Bianchi a seguito delle recenti modifiche:

Elenco dei soggetti ammissibili

i progetti di efficienza energetica possono ora essere eseguiti:

  • dai soggetti obbligati, direttamente o tramite società controllate o controllanti,
  • dalle aziende distributrici non soggette all’obbligo (<50.000 utenze servite)
  • dalle ESCo certificate UNI CEI 11352
  • dai soggetti, sia pubblici che privati, che hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339
  • dai soggetti, sia pubblici che privati, in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato secondo la norma ISO 50001

Per maggiori informazioni sulle ESCo (Enrgy Service Company), vedi il seguente post:

Cosa sono le ESCO

Progetti di efficienza energetica ammissibili

I progetti ammissibili al meccanismo devono:

  • essere realizzati dal soggetto titolare del progetto
  • con data di inizio della realizzazione successiva alla data di trasmissione dell’istanza di richiesta al GSE
  • generare risparmi energetici addizionali (aspetto molto importante su cui porre l’attenzione)
  • impiegare nuovi componenti o componenti rigenerati
  • essere predisposti e trasmessi al GSE secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.M. 11/1/2017, ed essere classificabili tra le tipologie di intervento di cui all’allegato 2 del medesimo decreto

Valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi

Rispetto alla precedente versione che prevedeva 3 metodologie di richiesta, ora sono previsti due metodi di valutazione:

  • metodo a consuntivo: che prevede la misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche ante-operam e post-operam:
    • viene prevista una grandezza minima di 10 TEP per ogni progetto nel periodo di monitoraggio di 12 mesi.
    • le richieste, che devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale, devono essere presentate entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio
  • metodo standardizzato: in cui il risparmio è rendicontato tramite un algoritmo di calcolo e la misura di alcuni parametri significativi:
    • per l’accesso al meccanismo deve aver generato una quota di risparmio addizionale minimo di 5 TEP per ogni progetto nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio
    • le richieste, che devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale, devono essere presentate entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio

Inoltre si segnala che:

  • è stata rivista la modalità di riconoscimento dei titoli, allineando vita tecnica e vita utile (eliminazione del coefficiente tau)
  • le fonti energetiche rinnovabili vengono limitate all’effetto di miglioramento dell’efficienza energetica
  • Sono previste delle procedure transitori fino al 2/10/2017 per presentare le richieste secondo le previgenti metodologie

 Andamento di mercato dei Certificati Bianchi

Nel presente paragrafo si riportano alcune elaborazioni ed analisi dati effettuate dal GSE e dalla FIRE, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia.

Al 30 aprile 2017 sono stati emessi circa 44 milioni di TEE secondo quanto indicato dal report pubblicato dal GSE.

Questo si è tradotto in circa 24 milioni di TEP di risparmi addizionali di energia primaria.

In particolare, nel periodo gennaio/aprile 2017, sono state concluse positivamente 1.948 istruttore, corrispondenti a circa 2,17 milioni di TEE.

 

 

Nella seguente figura, recentemente elaborata dalla FIRE, viene mostrato l’andamento nel tempo degli obiettivi connesse ai Certificati Bianchi, in cui è possibile evidenziare le prime tre fasi del meccanismo:

  • 2005-2007: fase con interventi di facile attuazione
  • 2008-2011: alcune difficoltà nel raggiungere gli obiettivi
  • 2012-2016: introduzione del coefficiente moltiplicativo tau

Il coefficiente tau ha reso necessario distinguere due tipi di obiettivi:

  • il primo riferito ai risparmi annuali da conseguire al 2020 (in TEP)
  • il secondo impiegato per definire i target per i distributori (in TEE)

Variazione economica dei Certificati Bianchi

Come è possibile rilevare dalla figura a fianco, elaborata dalla FIRE.

L’andamento del prezzo dei TEE sul mercato del GME nel corso degli anni ha avuto un periodo di stazionarietà, seguito da una recente impennata.

Nel giro di un anno si è passati da circa 100 ad oltre 250 €/TEE, per poi scendere fino a circa 200 euro/TEE nell’ultima sessione di maggio.

Questo recente aumento è dovuto a molteplici fattori, un aspetto che molto probabilmente può aver inciso sul fenomeno è dovuto alle fasi di incertezza preliminare alla recente revisione legislativa, che potrebbero aver indotto alcuni operatori del settore a ritenere cautelativo assicurarsi una quota di mercato prima della revisione legislativa.

Si segnala che l’AEEGSI ha recentemente dichiarato (maggio 2017) che non si tratta di un effetto dovuto ad azioni speculative.

Per rendere il mercato meno soggetto a variazioni improvvise dei prezzi saranno definite nuove regole relative al contributo tariffario.

Sull’andamento del meccanismo si consiglia anche la lettura della sintesi del rapporto statistico annuale:

TEE, rapporto sui dati 2017 e primi risultati 2018

Considerazioni conclusive sui Certificati Bianchi

Al sistema dei Certificati Bianchi viene attribuito un importante ruolo per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica dettati dalle Direttive Europee.

L’elemento innovativo del meccanismo è dovuto alla commistione tra obblighi di legge e variabilità di mercato:

  • la legge impone degli obblighi di risparmio energetico e definisce come ottenerli
  • chi è sottoposto agli obblighi e non è in grado di rispettarli deve acquistare i Certificati Bianchi, il cui prezzo è definito dal mercato in cui avviene l’incontro tra domanda e offerta

Il meccanismo riveste particolare interesse per promuovere la riqualificazione energetica del settore industriale, ma stiamo attualmente vivendo una fase di revisione legislativa che comporta ancora aspetti da chiarire.

Le modifiche introdotte dal D.M. 11 gennaio 2017 hanno cambiato alcuni aspetti significativi del meccanismo dei Certificati Bianchi.

Per comprenderne a pieno gli effetti sarà necessario attendere le guide operative settoriali che devono essere prossimamente pubblicate.

Per ulteriori approfondimenti sui Certificati Bianchi leggi il post sui chiarimenti operativi del GSE di giugno 2017:

CB nel 2017, alcuni chiarimenti operativi

 

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