Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Gli incentivi per generatori di calore a biomassa previsti dal Conto Termico 2.0

Gli incentivi per generatori di calore a biomassa previsti dal Conto Termico 2.0

Il Conto Termico 2.0 prevede degli incentivi per generatori di calore a biomassa che possiedono specifici requisiti tecnici e ambientali.

Se non conosci il Conto Termico consigliamo la lettura del post che introduce il meccanismo incentivante:

Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d’uso

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Gli apparecchi che possono accedere all’incentivo sono:

  • caldaie a biomassa
  • stufe a pellet o a legna da ardere
  • termocamini a pellet o a legna da ardere

Per maggiori informazioni su caldaie, stufe e termocamini leggi anche l’articolo dedicato.

Le casistiche di sostituzione e di nuova installazione ammesse

L’intervento consiste nella sostituzione di un impianto che produce calore per una delle seguente funzioni:

  • climatizzazione di edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti
  • riscaldamento delle serre
  • riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti

Gli impianti sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

La sostituzione del vecchio generatore deve essere attestata con apposito documento che ne attesti l’effettivo smaltimento.

Non viene incentivata la sostituzione delle caldaie a metano, mentre la sostituzione del GPL può ottenere il beneficio economico se l’intervento rispetta 3 condizioni:

  • viene effettuato in aree non metanizzate
  • da aziende agricole o forestali
  • il generatore di calore installato deve avere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5

Viene ammessa anche la sostituzione parziale, ma solo nel caso in cui l’impianto pre-esistente sia composto da più generatori di calore.

I nuovi generatori di calore a biomassa non devono superare di più del 10% la potenza di quelli sostituiti e devono essere al servizio delle medesime utenze.

Per le reti di teleriscaldamento centralizzate di potenza superiore a 1.000 kW sarà necessario sostituire almeno il 70% dei generatori delle diverse utenze con apparecchi che abbiano coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

Deroga alla condizione di sostituzione

L’impianto può essere potenziato oltre la soglia del 10% solo nel caso in cui ce ne sia la reale necessità e che un professionista documenti adeguatamente i fabbisogni con un’asseverazione.

Nei casi di installazione di stufe e termocamini che potenziano l’impianto oltre il 10%, l’asseverazione non è richiesta per potenze post-operam fino a 15 kW.

Una trattazione più approfondita della condizione di sostituzione e della possibilità di potenziare l’impianto  disponibile al seguente post:

La sostituzione dell’impianto nel conto Termico 2.0

La nuova installazione, intesa anche come integrazione degli impianti esistenti, viene ammessa solo per le aziende agricole il cui titolare sia in possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale), previa presentazione di un’asseverazione di un tecnico abilitato che ne attesti la necessità.

Per le serre è inoltre possibile lasciare il generatore di calore esistente a gasolio con funzione di back up per far fronte ad eventuali condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere le colture.

In tal caso servirà attuare una specifica procedura per monitorare l’eventuale uso del combustibile fossile e andare a decurtare una quota dell’incentivo in caso di utilizzo del gasolio.

La soglia massima dei generatori post intervento (nuovi, vecchi e backup) non deve superare i 2.000 kW.

 Le biomasse ammesse

Gli impianti installati dovranno utilizzare le tipologie di biomasse per cui sono state certificati o classi qualitative migliori.

Con il termine biomasse in genere si fa riferimento alle principali forme di biocombustibili legnosi: pellet, cippato, legna da ardere e bricchette.

Più nello specifico sono ammesse tutte le biomasse previste all’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1 alla parte V dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

incentivi per generatori di calore a biomassa

Il Conto Termico prevede in particolare che:

  • non sia ammesso l’impiego come combustibile della parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
  • il pellet deve essere certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2
  • non è obbligatoria la certificazione per le altre tipologie di biomasse, ma devono essere rispettati i requisiti del suddetto D.Lgs 152/2006

La biomassa può essere autoprodotta se il Soggetto Responsabile dell’intervento è:

  • titolare di impresa agricola con qualifica IAP
  • proprietario, affittuario o usufruttuario di boschi e terreni agricoli condotti per produrre biomasse
  • un’impresa boschiva provvista di patentino forestale
  • assegnatario di uso civico legnatico
  • un’impresa che nel proprio ciclo produttivo produce biomasse legnose vergini

Requisiti impiantistici per i generatori di calore a biomassa

Per accedere agli incentivi per i generatori di calore a biomassa previsti dal Conto Termico 2.0 devono essere rispettati specifici requisiti in funzione della potenza installata.

In ogni caso è necessario:

  • La certificazione dei generatori secondo la rispettiva norma tecnica di riferimento
  • Il rispetto di requisiti minimi di rendimento ed emissioni a seconda delle diverse tipologie di generatore
  • La messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo
  • Che l’impianto sia realizzato a regola d’arte
  • L’installazione di valvole termostatiche o altro sistema di regolazione (con alcune deroghe)
  • Che siano installati sistemi di contabilizzazione del calore in caso siano presenti più utenze
  • (per le caldaie) che sia installato un sistema di accumulo termico dimensionato in funzione della potenza e del combustibile
  • Manutenzione almeno biennale dell’impianto (compreso il sistema fumario) eseguito da personale qualificato

Oltre i 200 kW sarà necessario installare efficienti sistemi di contabilizzazione del calore anche per singole utenze.

In tal caso, le misurazioni annuali dell’energia termica prodotta dovranno essere trasmette al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Inoltre dovrà essere  eseguita la Diagnosi Energetica (DE) ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam per gli interventi su interi edifici con impianti di potenza superiore ai 200 kW.

Si segnala che quando obbligatorie, la DE e l’APE ricevono a loro volta un contributo a se stante dal resto dell’intervento.

Nella seguente tabella sono riassunti i requisiti tecnici delle diverse tipologie di generatori di calore a biomassa ammessi al Conto Termico 2.0.

Oltre al rispetto di una serie di requisiti prima di eseguire l’intervento è molto importante sapere che è necessario rispettare dei requisiti per le annualità successive e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento.

Quest’ultimo aspetto è molto importante perché in caso di mancanza dei requisiti e/o documenti richiesti può esser revocato il diritto all’incentivo.

Chi sono i soggetti ammessi agli incentivi

Il beneficiario degli incentivi per generatori di calore a biomassa previsti dal Conto Termico 2.0 può essere sia di natura privata che una pubblica amministrazione.

La richiesta può essere fatta direttamente a nome del soggetto ammesso oppure tramite una ESCo (Energy Service Company).

In presenza di una ESCo sarà necessario stipulare un contratto di prestazioni o di servizi energetici.

Per maggiori informazioni sui soggetti ammessi al conto termico vai al seguente post:

I soggetti che possono beneficiare del Conto Termico 2.0

Ammontare degli incentivi per generatori di calore a biomassa

La precedente versione del Conto Termico ha riscontrato una scarsa utilizzazione generale.

Solo gli interventi con il solare termico e i generatori a biomassa hanno avuto riscontro tra le diverse misure previste dal Conto Termico.

Per questo, tramite il Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, sono state introdotte una serie di misure di potenziamento ed efficacia che hanno reso il Conto Termico più appetibile.

L’ammontare degli incentivi per generatori di calore a biomassa viene determinato in funzione del tipo di generatore, della potenza installata, della zona climatica e di un bonus emissioni (Ce).

Il bonus Ce può permettere di ottenere un incremento pari al 20% o al 50% dell’incentivo base se vengono installati sistemi con minori livelli di emissione rispetto a quanto viene richiesto per accedere agli incentivi.

Il seguente calcolatore permette di determinare gli incentivi per generatori di calore a biomassa in funzione dei parametri caratteristi dell’intervento.

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Calcolatore Conto Termico BIOMASSE v 1.0 (settembre 2016) 44.59 KB 226 downloads

Questo calcolatore permette di determinare l'incentivo previsto dal Conto Termico...

In nessun caso è possibile superare la soglia del 65% delle spese connesse all’intervento.

Procedura di accesso agli incentivi

L’istanza di richiesta degli incentivi per generatori di calore a biomassa deve essere fatta tramite il portaltermico (sito web predisposto e curato dal GSE) entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento.

L’importo viene corrisposto in 1 rata se l’incentivo complessivo è inferiore a 5.000 € oppure, per importi superiori, in 2 rate se la potenza dell’impianto è inferiore a 35 kW  o in 5 per potenze maggiori.

Le pubbliche amministrazioni ricevono gli incentivi in un’unica rata anche sopra la soglia di importo massimo di 5.000 €.

Inoltre le pubbliche amministrazioni possono seguire un’altra procedura di richiesta che prevede la prenotazione degli incentivi prima di realizzare l’intervento, per cui possono ricevere un acconto iniziale e il saldo a fine lavori.

Il pagamento del contributo verrà corrisposto dal GSE direttamente sul conto corrente del beneficiario (non è una detrazione).

Rispetto alle detrazioni fiscali del 50% e del 65% il Conto termico risulta interessante perché prescinde dai redditi, è un pagamento diretto tramite bonifico e, invece di avere una durata di 10 anni, è riconosciuto in tempi brevi e in modo diretto.

Però è importante valutare anche le condizioni di intervento e i requisiti che è necessario rispettare per accedere alle diverse misure di incentivazione per scegliere la più formula più conveniente al caso specifico.

Per informazioni più complete sul Conto Termico consulta le “Guide al Conto Termico 2.0” che sono scaricabili dall’area risorse.

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Comments

  1. Liliana Castiello : agosto 10, 2017 at 6:49 am

    Buon giorno, trovo l’articolo estremamente chiaro ed esplicito, ma se volessi avvalermi di un professionista per la pratica burocratica essendo interessata a usufruire di tale possibilità, a Parma dove posso rivolgermi? Grazie.

    • RIDO Punto Energia : agosto 10, 2017 at 12:25 pm

      Buongiorno Liliana, è molto importante avvalersi di un supporto tecnico per la richiesta degli incentivi perché serve prestare particolare attenzione alla documentazione da produrre prima, durante e dopo l’intervento. Se vuole può scrivermi all’indirizzo info@ridopuntoenergia.it per una valutazione preliminare senza impegno e descrivermi nel dettaglio l’intervento che sta valutando di eseguire.

  2. Ciao io vorrei istallare una caldaia a pellet in sostituzione di una caldaia a gas.abitazione privata.
    Rientro nell incentivo.
    Lo dico xche un istallatore mi ha detto che x rientrare al conto termico bisogna avere alcuni porametri.altri istallatori non mi hanno parlato di rottamazione di una vecchia caldaia.
    Quali sono i veri parametri?
    Mi manderesti gentilmente i requisiti x evitare di avere brutte sorprese
    Grazie

    • RIDO Punto Energia : gennaio 4, 2018 at 9:13 am

      Buongiorno Fabrizio,

      Per un privato che intende installare una caldaia a pellet, il conto termico prevede la condizione di sostituzione di un vecchio generatore di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. La vecchia caldaia deve essere smaltita e prodotto un documento che attesta lo smaltimento.

      Esistono alcune casistiche particolari che riporto di seguito per conoscenza:

      La sostituzione di generatori alimentati a gas naturale non viene incentivata per gli interventi relativi alle biomasse. Mentre la sostituzione del GPL è possibile per interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale e dalle imprese operanti nel settore forestale, con generatori che hanno coefficiente Ce pari a 1,5.

      Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre la sostituzione, anche la nuova installazione di generatori a biomasse. In tali casi è consentita l’installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento.

      Sono previsti inoltre anche dei requisiti tecnici che deve possedere la nuova caldaie e dei requisiti impiantistici, che sono descritti nell’articolo sopra riportato.

      Resto a disposizione se servissero maggiori chiarimenti.

      Buona giornata

  3. Maria Cristina Cassano : settembre 19, 2019 at 12:47 pm

    Buongiorno, vorrei sostituire la caldaia alimentata a GPL, che mi serve per la produzione di acqua calda sanitaria, con un boiler a pompa di calore. Posso usufruire del Conto termico? Nella mia zona di residenza non è possibile allacciarsi al metano, per i riscaldamenti utilizzo una stufa a pellet, che d’inverno mi produce anche ACS. Durante la stagione estiva, invece, utilizziamo il GPL per produrre ACS, vorremmo installare un boiler a pompa di calore per i vantaggi ecologici ed economici che ne deriverebbero.

  4. Salve nella sostituzione della stufa a pellet è vero che devo cambiare la stufa con una di una stessa tipologia?aria con aria idro con idro?mi è stato detto ma non lo trovo scritto da nessuna parte.E poi è anche vero che non posso sostituire una stufa ad aria
    Normale con una canalizzata perché va a scaldare più ambienti della precedente..grazie mille

    • RIDO Punto Energia : ottobre 8, 2021 at 6:47 am

      Buongiorno Luca,

      il criterio che il GSE ha specificato seguire (ad inizio 2019) è che in caso di sostituzione devo scaldare gli stessi ambienti, quindi teoricamente posso passare da aria a idro se il generatore ad aria era una canalizzata e il nuovo circuito interezza gli stessi ambienti della canalizzazione, altrimenti no. Per lo stesso motivo passare dal riscaldamento di un generatore che riscalda solo l’ambiente di installazione a un canalizzato può portare alla bocciatura della pratica

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