Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


I soggetti che possono beneficiare del Conto Termico 2.0

I soggetti che possono beneficiare del Conto Termico 2.0

I  soggetti che possono beneficiare del Conto Termico 2.0 possono essere sia soggetti privati che pubbliche amministrazioni.

Se non conosci il Conto Termico 2.0 consigliamo di leggere l’articolo introduttivo:

Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d’uso

I soggetti ammessi all’incentivo possono beneficiarne a condizione che:

  • siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile dove l’intervento deve essere realizzato
  • abbiano disponibilità dell’edificio/immobile dove l’intervento deve essere realizzato in quanto titolari di diritto reale o personale di godimento

Nella definizione di soggetti ammessi rientrano sia i soggetti privati che le pubbliche amministrazioni.

I privati possono accedere solo agli incentivi per interventi di installazioni di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica.

Mentre le Pubbliche amministrazioni possono accedere anche ai contributi per interventi di incremento dell’efficienza energetica e possono optare per la prenotazione dell’incentivo invece dell’accesso diretto.

Nella seguente tabella sono riassunti gli interventi a cui possono accedere i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni.

Chi sono i soggetti privati che possono beneficiare del conto termico 2.0

I soggetti che possono beneficiare del conto termico 2.0 che rientrano nella categoria dei soggetti privati sono ad esempio:

  • persone fisiche
  • condomini
  • soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario

è importante precisare che per azienda agricola si intende un’impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).

Con il DLgs 102/2014 è stato inoltre chiarito che anche i soggetti che non sono titolari di reddito, quali ad esempio ONLUS o Parrocchie, possono accedere al conto termico.

Quali sono le pubbliche amministrazioni che possono beneficiare del conto termico 2.0

Mentre per pubbliche amministrazioni si intendono:

  • tutte le amministrazioni dello stato identificate ai sensi del DLgs 165/2001, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, Regioni, Provincie e Comuni, Comunità Montane, Istituzioni Universitarie, Camere di commercio, eccetera
  • gli ex istituti autonomi case popolari
  • società a patrimonio interamente pubblico
  • cooperative sociali istituite ai sensi della legge 381/1991 ed iscritte negli appositi albi regionali
  • cooperative di abitanti (legge 164/2014) iscritte nel relativo albo nazionale

Le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti sono equiparate agli altri soggetti pubblici ai soli fini dell’accesso alle misure di incremento dell’efficienza energetica.

Soggetti che possono beneficiare del conto termico: il soggetto responsabile

Un soggetto ammesso si configura come Soggetto Responsabile se:

 

  • ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi
  • presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile
  • stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi
  • deve conservare per la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi la documentazione dell’intervento e renderla disponibile in caso di controlli
  • deve assicurare l’eventuale attività di controllo da parte del GSE

I soggetti Ammessi possono beneficiare del conto termico direttamente, in qualità di soggetto resoponsabile, o tramite ESCO.

In caso di presenza di una ESCo, Energy Service Company, è necessario stipulare contratti di prestazione o servizi energetici.

Dal 19 luglio 2016 tutte le ESCo che intendono accedere all’incentivo devono essere certificati secondo la norma UNI CEI 11352.

Altri soggetti che concorrono nella richiesta di incentivi del conto termico

Il soggetto delegato è colui che il soggetto responsabile incarica ad operare per proprio conto sul portaltermico per presentare l’istanza di richiesta.

Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici è il responsabile del meccanismo incentivante e che valuta le richieste di incentivazione.

Da non dimenticare sono inoltre il progettista, ove previsto, e l’installatore, che devono essere in possesso delle qualificazioni previste dalla normativa vigente e che concorrono alla realizzazione dell’impianto a regola d’arte.

 

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