Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


A chi spetta l’Ecobonus se il richiedente e intestatario del bonifico non coincidono?

A chi spetta l'Ecobonus se il richiedente e intestatario del bonifico non coincidono?

A chi spetta l’Ecobonus se il richiedente e intestatario del bonifico non coincidono? A rispondere alla richiesta di un contribuente è l’Agenzia delle Entrate.

Tramite la Circolare 7/E del 27 aprile 2018:

“Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”

A pagina 306 alla voce “intestazione dei documenti di spesa”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.

A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato nel capitolo relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41-E53, Quuadro E, Sez. IIIA e IIIB).

Quindi viene chiarito in modo univoco che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa.

A chi spetta l’Ecobonus se il richiedente e intestatario del bonifico non coincidono? 

 

Consulta la Circolare 7/E al seguente LINK per approfondire in modo esaustivo l’argomento.

In relazione alle detrazioni fiscali consigliamo anche la lettura dei seguenti articoli:

Altre circolari di chiarimento per l’Ecobonus 2018

Rapporto annuale sull’ecobonus 2018

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 2018

Il Conto Termico 2.0, opportunità e regole d’uso

Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 2018

 

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