Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico

Nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico

Nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico – Aggiornamenti su aspetti operativi che destavano forte incertezza negli operatori del settore.

Dall’avvio del meccanismo al 1°maggio 2018, hanno avuto accesso all’incentivo circa 92 mila richieste, per un totale di circa 300 milioni di incentivi impegnati, di cui 260 in accesso diretto.

Questo è rappresentativo della sempre maggiore attenzione che gli operatori del settore stanno ponendo nei riguardi del Conto Termico.

Se non conosci il meccanismo del Conto Termico consigliamo la lettura dell’articolo introduttivo alla versione 2.0 attualmente vigente:

Per maggiori informazioni sul Conto Termico 2.0 vai al post dedicato:

Il Conto Termico 2.0, opportunità e regole d’uso

Nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico – i principali aggiornamenti

Il 4 maggio 2018 il GSE ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico, per fornire una serie di chiarimenti applicativi.

Gli argomenti trattati spaziano da tematiche connesse alla modalità di pagamento alla impossibilità di fornitura gratuita delle componenti.

Elenco delle nuove FAQ 2018 relative al Conto Termico e sintesi delle risposte fornite nell’aggiornamento

Di seguito si riportano le FAQ aggiornate ed una sintesi delle risposte, per una trattazione completa, esaustiva ed aggiornata, si rimanda al sito del GSE www.gse.it

 INFORMAZIONI GENERALI

1. Qual è l’incentivo a seguito delle novità introdotte dal D. lgs 102/14?

Che l’incentivo massimo non può eccedere il 65% della spesa sostenuta.

In caso di multi intervento, il massimale si riferisce ai singoli interventi fatturati separatamente.

2. Cosa si intende per ESCO?

Nell’ambito del Conto Termico, possono essere considerate ESCo solo i soggetti  in possesso di certificazione ai sensi della UNI CEI 11352.

Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile, in ragione della stipula di un contratto di prestazione/servizio energetico con un Soggetto privato o di un contratto di rendimento energetico con una Amministrazione Pubblica.

Per maggiori informazione sulle figura delle ESCo, vedi il seguente approfondimento:

Cosa sono le ESCO

3. Qual è la differenza tra Soggetto Delegato, Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile?

Il Soggetto Responsabile è colui che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi  e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE.

Può operare attraverso un Soggetto Delegato, per la compilazione della richiesta e per gestire i rapporti con il GSE.Il Soggetto Delegato è la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portaltermico.

Il Soggetto Ammesso è il soggetto pubblico o privato beneficiario degli interventi oggetto di incentivazione.

In particolare, nelle Regole Applicative (edizione luglio 2016) si specifica che per Soggetti Ammessi si intendono:

  1. i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile;
  2. i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale di godimento.

Tali soggetti potranno accedere agli incentivi o in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO.

Vedi a riguardo l’articolo dedicato:

I soggetti che possono beneficiare del Conto Termico

4. Come possono accedere al Conto Termico gli interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni?

​​Nel caso degli ex IACP, i soggetti gestori sono equiparati a Soggetti ammessi di tipologia Amministrazione pubblica.

Per accedere al Conto termico gli edifici gestiti dagli ex IACP devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio e qualora le dimensioni dell’edifico siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l’accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio.

In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto termico, ad edifici.

5. L’incentivo è cumulabile o alternativo alla detrazione fiscale?

​L’incentivo è alternativo alle detrazioni fiscali. Il cumulo del Conto termico con altri regimi di sostegno è possibile solo nei casi previsti dall’art. 12 del DM 16/febbraio 2016.

6. Chi deve essere l’intestatario delle fatture? Chi deve effettuare i bonifici di pagamento?

Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile, che deve anche essere l’intestatario del Conto Corrente da cui è effettuato il bonifico bancario per il pagamento connesse agli interventi.

7.  Le spese relative alla compilazione dell’asseverazione del tecnico possono rientrare tra le spese sostenute?

Si, rientrano tra le spese ammissibili come previsto dal DM 16.2.2016

8.  Come deve essere redatto il certificato di smaltimento del generatore sostituito e chi deve rilasciarlo?

L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato, ai sensi dell’art. 6, comma 7 lettera l) del D.M. 16 febbraio 2016.

Tramite presentazione del certificato del corretto smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento.

In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e smaltimento nella fattura del fornitore del nuovo generatore o  di altro operatore professionale.

La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all’intervento per cui è richiesto l’incentivo.

La fattura deve pertanto riportare la targa del generatore sostituito e/o il codice fiscale del Soggetto Responsabile e/o i riferimenti dell’immobile oggetto di intervento.

9. In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 16 febbraio 2016), un soggetto che acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del “campo

Un soggetto che ha nella sua disponibilità esclusivamente la superficie di posa del campo solare termico (es. il lastrico solare di un edificio) non può rientrare nella definizione di Soggetto Ammesso.

Poiché dispone solo di una parte dell’edificio o dell’immobile o dell’unità abitativa serviti dal campo solare termico.

Il Soggetto Ammesso deve, infatti, dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile servito e non della sola superficie su cui questo è installato.

Non è, pertanto, ammessa la realizzazione di un intervento da parte di un soggetto che intenda configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Responsabile acquisendo un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del campo solare termico.

10. Può una ESCO che realizza un impianto solare termico stipulare con il cliente un contratto di Servizio Energia o di Rendimento energetico senza però garantire la fornitura del vettore energetico?

Qualora l’impianto solare termico sia destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale, la ESCO, ai fini dell’ammissione agli incentivi previsti dal DM 16 febbraio 2016, può presentare un contratto che rispetti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 per il servizio energia con esclusione degli obblighi di cui al paragrafo 4, punto 1, lettere c) “fornitura del vettore energetico”, e) “determinazione dei gradi-giorno”, p) “tecnico di controparte” (escluso solo per committenti Soggetti privati) e r) “aggiornamento libretto di centrale”.

11.  Quale deve essere la durata minima del contratto che la ESCO, ai sensi dell’art. 3 del DM 16 febbraio 2016, deve stipulare con il Soggetto Ammesso?

Nel caso di interventi ad accesso diretto

  • la stipula del contratto deve avvenire in una data antecedente a quella di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi;
  • il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell’istanza di accesso agli incentivi;
  • il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell’ultima rata degli incentivi.

Nel caso di interventi ad accesso su prenotazione

  • la stipula del contratto deve avvenire in una data antecedente a quella di presentazione della richiesta di prenotazione degli incentivi;
  • il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di consegna al GSE della scheda-contratto a prenotazione debitamente sottoscritta;
  • il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell’ultima rata degli incentivi.

12. Quali sono i requisiti e informazioni minime necessari per modellizzare un edificio/unità immobiliare su Portaltermico e perché questa operazione è necessaria?

 Di seguito le informazioni che devono essere messe a disposizione per modellizzare l’edificio:
  • UBICAZIONE: Regione – Provincia – Comune – CAP – Indirizzo – Numero Civico – Zona Climatica- Gradi Giorno – Altitudine;
  • DATI CATASTALI: Stato catastale dell’Immobile – Codice  Catastale – Comune – Foglio del catasto – Particella catastale – subalterno – Categoria catastale – Data Accatastamento – Destinazione d’uso;
  • DATI IMMOBILE: Anno realizzazione (anche stimato) – Superficie Utile – Volume netto riscaldato.

13. Una fotografia riportante il codice a barre dell’etichetta del generatore/impianto installato costituisce documento idoneo per la definizione della targa del medesimo componente?

No. serve la foto della targa del generatore installato dalla quale si evincano: marca, modello, numero di matricola e i parametri tecnici.

14. Nei casi di prenotazione degli incentivi di cui all’art. 6 comma 4 lettera c) del DM 16/2/16, oltre alla documentazione già prevista dal decreto è necessario presentare ulteriore documentazione?

è  necessario presentare anche la diagnosi energetica laddove, nella richiesta di erogazione del saldo c.d. accesso diretto lo sia già previsto, come da articolo 15 del DM 16/2/16.

Negli altri casi va comunque fornita una relazione (o la stessa diagnosi energetica) volta a dimostrare le caratteristiche del progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione e per il quale si va a chiedere l’incentivo.

15. È possibile ottenere gratuitamente un impianto grazie ai benefici del conto termico?

 No, il conto termico restituisce, al più, il 65% delle spese sostenute. Pertanto, non saranno ammessi agli incentivi gli impianti forniti gratuitamente.

16. Quali sono le caratteristiche che identificano il Soggetto Responsabile?

Per Soggetto Responsabile si intende il soggetto che:
a) ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi;
b) presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11;
c) stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
d) è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016 e nelle Regole Applicative del GSE;
e) in qualità di responsabile dell’intervento realizzato è tenuto ad assicurare, pena la decadenza dall’incentivo, il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi come previsto dall’art. 4 commi 3 e 4 del Decreto e la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016

SOGGETTI AMMESSI

1. Nel caso in cui il Soggetto responsabile sia la ditta installatrice, può essere presentata la richiesta di incentivo da quest’ultima?

Un installatore può configurarsi come Soggetto Responsabile solo nel caso:

  • di un intervento realizzato su un edificio di sua pertinenza e sostenendone le spese;
  • in cui il soggetto operi come una ESCO, purché ne abbia le facoltà e alleghi all’istanza i contratti sottoscritti con il soggetto ammesso, come indicato all’art.3 commi 2 e 3 del Decreto.

 

2. Nel caso in cui il Soggetto responsabile sia la ditta installatrice, può essere presentata la richiesta di incentivo da quest’ultima?

 Soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti di accesso delle singole misure e producendo la documentazione richiesta.
Tali soggetti possono accedere direttamente o avvalersi di ESCo.

3. ONLUS, parrocchie, enti ecclesiastici ed enti di culto in genere possono accedere all’incentivazione?

Il D.Lgs. 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014, all’art. 7, comma 6, lettera a), aggiorna il perimetro dei  Soggetti ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016, consentendo quindi anche a Onlus, parrocchie, enti ecclesiastici e enti di culto in genere di accedere all’incentivazione, indipendentemente dall’essere titolari di redditi d’impresa o agrari.

4. Le Unioni dei Comuni possono costituire il soggetto ammesso per interventi realizzati su strutture dei comuni facenti parte della medesima unione?

 ​Sì, le Unioni dei Comuni possono costituire soggetto ammesso alla realizzazione di interventi sulle strutture di proprietà dei Comuni costituenti l’unione.

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