Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna

Limitazioni per migliorare la qualità dell'aria in Emilia Romagna

Tramite una nuova delibera sono state approvate una serie di limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna.

Con DGR n. 1412 del 25 settembre 2017, la Regione Emilia Romagna prevede l’attuazione di alcune misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e dal nuovo Accordo del Bacino del Padano 2017.

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” è un documento di programmazione condivisa sottoscritto il 25 luglio 2017 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il documento prevede azioni preventive e procedure temporanee emergenziali che hanno l’intento di tutelare la salute dei cittadini e migliorare la qualità dell’area nelle regioni del bacino del padano, che sono caratterizzate da una conformazione geografica che amplifica alcune criticità ambientali.

In questo articolo sono sintetizzate alcune procedure emergenziali e le limitazioni previste per i generatori domestici a biomassa legnosa.

Per approfondire nel dettaglio il documento è possibile scaricare la delibera e gli allegati al seguente link: DGR 1412 25 settembre 2017 + allegati

Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna: Procedure temporanee emergenziali

Viene introdotto un livello di allerta in funzione del superamento di determinati valori soglia di inquinanti rilevati in stazioni di riferimento.

Le procedure per l’attivazione di misure temporanee emergenziali sono riportate nella seguente tabella:

Le misure emergenziali sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

L’ambito di applicazione è il territorio dei Comuni dell’agglomerato di Bologna e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento.

Il superamento del valore limite sul territorio provinciale viene calcolato considerando il massimo tra i valori giornalieri del PM10 rilevati dalle stazioni di misura della rete regionale di monitoraggio presenti all’interno del territorio provinciale.

Il periodo dell’anno di validità delle misure emergenziali è dal 1 ottobre al 31 marzo.

Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna: misure temporanee di I livello

Le azioni sono rivolte ad evitare o limitare a situazioni il verificarsi di episodi acuti di inquinamento per favorire un miglioramento della qualità dell’aria.

Le misure emergenziali di 1° livello sono attivate in seguito al verificarsi delle condizioni descritte nella precedente tabella.

In particolare sono previste delle misure che riguardano:

  1. ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4 dall’1 ottobre dell’anno di approvazione del Piano e diesel Euro 5 dall’1 ottobre 2020
  2. potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore
  3. riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati, ad esclusione degli ospedali, case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
  4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale prevista dall’attuazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
  5. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco
  6. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
  7. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo
  8. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL
  9. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami

Per approfondire le limitazioni nazionali alle temperature massime degli ambienti durante la stagione termica vedi il seguente articolo:

La stagione termica e le limitazioni relative alla conduzione degli impianti termici

Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna: misure temporanee di II livello

Viene imposto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna: classificazione generatori alimentati a biomassa legnosa

Oltre ai casi emergenziali, a partire dal 2018 sono previste una serie di limitazioni per i generatori a biomassa legnosa in Emilia Romagna.

Le prescrizioni riguarderanno sia le caratteristiche prestazionali delle nuove installazione che la classe qualitativa del pellet impiegabile in tali impianti.

La regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile riveste particolare importanza per limitare le tecnologie obsolete e premiare le installazioni altamente performanti che hanno un ridotto impatto ambientale.

Anche le altre regioni del bacino del padano hanno introdotto analoga limitazione facente riferimento all’art. 290 del Testo Unico Ambientale.

Se non conosci le principali tecnologie per il riscaldamento domestico a biomassa legnosa consigliamo la lettura del seguente articolo:

Caldaie, stufe e termocamini a biomassa legnosa

 Il PAIR, pur riconoscendo anche a questa forma di fonte energetica un valore alternativo importante, ma dovendo portare particolare attenzione alle emissioni, prevede l’utilizzo di biomasse incentivando tuttavia un percorso di innovazione verso sistemi di combustione maggiormente efficiente, alle seguenti condizioni:

  • divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, negli impianti a bassa efficienza energetica (inferiore al 75%) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m dall’1/10 al 31/3, a decorrere dall‘1 ottobre dell’anno di approvazione del Piano.
  • dall’1° ottobre 2018 e per il periodo dall’1/10 al 31/3, divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” (“3 stelle” dal 1° ottobre 2019) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti, nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m.
  • l‘obbligo di copertura dei consumi energetici tramite fonti energetiche rinnovabili di cui alla DAL 156/2008 all. 2 punti 21 e 22 e all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, devono essere soddisfatte ricorrendo all’uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse, nelle aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite per il PM10 e l’NO2, ovvero nelle aree rosse, gialle e arancioni individuate nella cartografia di cui all’allegato 2-A
  • in attuazione del DPR n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare, anche con deliberazione di Giunta regionale, le modalità di installazione, manutenzione e controllo degli impianti di combustione a biomassa destinati al riscaldamento domestico
  • dall’1° ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”
  • dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle
  • dall’1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

L’introduzione di una classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, suddivisa in 5 classi ambientali (da 1 stella a 5 stelle) permetterà di attuare politiche di promozione solo delle migliori tecnologie del settore, andando a penalizzare i sistemi meno performanti.

Sono oggetto della certificazione ambientale le seguenti categorie di generatori di calore, aventi potenza termica nominale inferiore a 35 kW:

  • Camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 – Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova;
  • Caminetti aperti: UNI EN 13229 – Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova;
  • Stufe a legna: UNI EN 13240 – Stufe a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova;
  • Stufe ad accumulo: UNI EN 15250 – Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi – Requisiti e metodi di prova
  • Cucine a legna: UNI EN 12815 – Termocucine a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
  • Caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 – Caldaie per riscaldamento – Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW – Terminologia, requisiti, prove e marcatura;
  • Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe: UNI EN 14785 – Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – Requisiti e metodi di prova.

I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse.

La classificazione si fonda sui seguenti parametri: rendimento energetico (ŋ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido carbonio (CO).

Sono pertanto individuate 5 classi di qualità ambientale, da “1 stella” a “5 stelle”, in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento.

Nelle seguente immagini sono riportare le prestazioni per ogni classe:

 

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